Decreto Ministeriale n.75 del
19.04.2001
Elenchi, graduatorie provinciali
ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di
circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al
personale a.t.a.
INDICE
Art. 1-Domanda di inserimento e di aggiornamento - requisiti
Art. 2-Termini di presentazione della
domanda di inserimento o di aggiornamento Autorità’ Scolastica cui
produrre la domanda
Art. 3-Formulazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento e relativa documentazione
Art. 4-domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo o
d’istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che
permangono o chiedono l’aggiornamento o l’inserimento nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali
ad esaurimento
Art. 5-Inammissibilità della domanda-Esclusione della
procedura
Art. 7-Formazione degli elenchi e graduatorie provinciali ad
esaurimento
Art. 8-Assunzione e rapporto di lavoro
Art. 9-Pubblicazione
AllegatoA/1
Allegato A/2
IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista
la legge 3.5.1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10.5.1999, n.107;
Visto
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola
per il quadriennio 1998-2001,pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n.133;
Visto
il d.l.vo 28.2.2000, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7.4.2000, n. 82, con particolare riferimento all’art.4, comma 1;
Vista
la legge 27.10.2000, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28.10.2000, n. 253 e il correlato testo coordinato col dl.
28.8.2000, con particolare riferimento all’art.1,comma 6;
Visto
il dm 13.12.2000, n. 430 “regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale amministrativo,
tecnico ausiliario ai sensi dell’art. 4 della legge 3.5.1999, n.
124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.1.2001 n. 19
DECRETA:
Art. 1
Domanda di inserimento e di aggiornamento - requisiti
1.1
Per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento
per le supplenze rispettivamente di assistente amministrativo;
assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere occorre
produrre apposita domanda di inserimento, anche se si è già
inseriti nelle soppresse corrispondenti graduatorie provinciali
per le supplenze, con conseguente valutazione dell’insieme dei
titoli posseduti.
Hanno titolo a produrre
domanda di inserimento coloro che, alla data della domanda,
abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non
continuativo, nel medesimo profilo professionale.
Il servizio di aiutante cuoco è
assimilato a quello di cuoco ai fini dell’inserimento nei relativi
elenchi provinciali
1.2
Per essere inseriti in una graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per la prima volta o per
essere inseriti in una graduatoria ad esaurimento di provincia
diversa da quella di precedente inclusione occorre, avendone
titolo, produrre domanda di inserimento con conseguente
valutazione dell’insieme dei titoli posseduti alla data della
domanda.
Hanno titolo a produrre domanda di
inserimento per la prima volta o in provincia diversa da quella di
precedente inserimento coloro che, tra l’1.9.1997 incluso e la
data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio,
anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore
scolastico; nonché coloro che, già inclusi in una graduatoria ad
esaurimento di collaboratore scolastico, abbiano titolo
all’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le
supplenze di cui al precedente comma 1.
I collaboratori scolastici che
chiedono l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento di
provincia diversa da quella di precedente inserimento saranno
cancellati dalla graduatoria ad esaurimento di provenienza.
1.3
I
collaboratori scolastici che intendano restare nella graduatoria
provinciale ad esaurimento della Provincia in cui sono già
inseriti senza aggiornare la propria posizione, sono mantenuti
d’Ufficio, in quella medesima graduatoria, con il punteggio già
conseguito detratti gli eventuali punteggi già assegnati per
carichi di famiglia e con la cancellazione delle eventuali
preferenze o riserve già riconosciute. Essi non devono produrre
alcuna domanda e questa è del tutto nulla, se prodotta.
I collaboratori
scolastici che intendano restare nella graduatoria provinciale ad
esaurimento della medesima provincia in cui sono già inseriti
devono produrre domanda di aggiornamento (scheda B1) per farsi
riconoscere i titoli di preferenza e di riserva cui abbiano titolo
all’atto della domanda (anche se già precedentemente riconosciuti)
e/o titoli per i quali precedentemente non abbiano chiesto la
valutazione o precedentemente non valutabili o valutabili in modo
più favorevole in base alle tabelle di cui al presente decreto o
acquisiti successivamente al 23.4.1994. Le valutazioni così
conseguite sono aggiunte al precedente punteggio detratti i
punteggi già assegnati per i carichi di famiglia.
Tutto il personale di cui al
presente comma, per ottenere l’inserimento nelle graduatorie di
istituto (successivo art. 4 del presente decreto), deve comunque
produrre apposita domanda (scheda B/2).
1.4
Il servizio di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere stato
prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo
determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali tenuti
a fornire, fino al 31.12.1999, tale personale alla scuola statale
di servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale degli
enti locali in cui è stato svolto il servizio fino al 31.12.1999
deve concernere personale della Scuola Statale già a carico degli
Enti Locali ed attualmente a carico dello Stato, nonché
corrispondere al profilo professionale del personale ATA statale
secondo la Tabella A annessa all’accordo 20.7.2000 (art.8, legge
124/99).
1.5
Il
servizio prestato a part-time è computato per intero ai fini dei
30 giorni richiesti per l’inserimento (ai fini del punteggio è
valutato in proporzione alla quota di prestazione: nota 4 alle
Tabelle di Valutazione).
1.6
I requisiti
ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere
posseduti alla data della domanda di aggiornamento o di
inserimento.
1.7
I candidati per produrre
validamente domanda di inserimento devono, altresì, essere in
possesso del titolo di studio prescritto dal CCNL del comparto
scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n. 133:
-
Assistente Amministrativo:
1.
diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di
azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della
impresa turistica);
2.
oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo -
contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell’art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978;
3.
oppure diploma di maturità che consenta l’accesso agli
studi universitari.
-
Assistente Tecnico:
1.
diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
2.
oppure diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico;
3.
oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78;
4.
oppure qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l’accesso agli studi
universitari.
La specificità di cui ai punti 1 -
2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli -
laboratori vigente nel termine di presentazione della domanda.
Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di
qualifica di cui al precedente punto 3.
-
Cuoco:
1.
diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
2.
oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78.
-
Infermiere:
1.
diploma di infermiere professionale.
-
Guardarobiere:
1)
diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale;
2)
oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art.14 della legge 845/78.
-
Collaboratore Scolastico:
1)
diploma di scuola media.
1.8
Per coloro che hanno prestato il servizio richiesto per
l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento di collaboratore
scolastico essendo in possesso della licenza elementare, tale
titolo di studio resta valido ai fini dell’inserimento nella
graduatoria medesima.
Per coloro che permangono nella
graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico e per
coloro che all ‘1.9.1999 erano inseriti nelle soppresse
graduatorie provinciali per le supplenze degli altri profili
professionali, restano validi i titoli di studio in base ai quali
avevano conseguito l’inserimento in tali graduatorie.
1.9
Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea certificazione
comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.10
I candidati devono essere,
altresì, in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico
impiego:
1.
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2.
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);
3.
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di
quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4.
idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, che
l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita
sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
5.
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4
- D.P.R. 693/1996);
Ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a)
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare
alla procedura in esame:
a)
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b)
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso);
d)
coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
e)
coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti
per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f)
i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
1.11
Coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per le
assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo: art. 554 de D.L.vo
297/94) non possono produrre domanda di inserimento o di
aggiornamento negli elenchi e nelle graduatorie ad esaurimento del
medesimo profilo professionale. La domanda eventualmente prodotta
è nulla.
1.12
Coloro che conseguono l’inserimento nelle graduatorie permanenti
per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo) sono cancellati
dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per
le supplenze, relative al medesimo profilo professionale, in cui
siano inseriti.
Art.
2
Termini di presentazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento
Autorità Scolastica cui produrre la domanda
2.1
La domanda di inserimento e/o di
aggiornamento è unica per tutti i profili richiesti e deve essere
prodotta in un’unica provincia, a pena di esclusione dalla
procedura di cui al presente decreto per tutti i profili,
graduatorie o elenchi di riferimento e la decadenza dalle medesime
graduatorie o elenchi, se già inseriti.
2.2
La domanda
di inserimento o di aggiornamento deve essere prodotta entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2.3
La domanda
di aggiornamento dei titoli deve essere indirizzata all’Ufficio
Scolastico Provinciale della Provincia in cui il candidato è già
inserito nella graduatoria ad esaurimento di collaboratore
scolastico. In tal caso la domanda di inserimento negli elenchi
provinciali per le supplenze degli altri profili deve essere
prodotta nella medesima provincia.
2.4
La domanda
di inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di
collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali ad
esaurimento degli altri profili professionali di cui al presente
decreto, deve essere indirizzata, per tutti i profili
professionali, all’Ufficio Scolastico Provinciale di una sola
provincia,a scelta del candidato.
2.5
Se il
candidato ha titolo alla permanenza o all’aggiornamento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico
di una provincia e anche all’inserimento nella graduatoria
provinciale ad esaurimento di diversa provincia e/o
all’inserimento in elenchi provinciali ad esaurimento di altri
profili professionali deve produrre un’unica domanda per tutti i
profili in un’unica provincia, a scelta: può cioè produrre domanda
di inserimento negli elenchi degli altri profili nella medesima
provincia nella cui graduatoria ad esaurimento di collaboratore
scolastico permane o aggiorna oppure può chiedere l’inserimento in
un’unica altra provincia anche per il profilo di collaboratore
scolastico.
2.6
Nel caso in
cui il collaboratore scolastico chieda l’inserimento nella
graduatoria ad esaurimento di una diversa provincia, deve indicare
la graduatoria provinciale ad esaurimento di provenienza, da cui
verrà cancellato d’ufficio, a pena della esclusione e della
decadenza di cui al precedente comma 1.
Art. 3
Formulazione della domanda di inserimento o di aggiornamento e
relativa documentazione
3.1
La domanda deve essere redatta in carta semplice riempiendo
l’allegata scheda (all. B1 ed eventualmente B2), liberamente
riproducibile:
·
il cognome e il nome
·
la data e il luogo
di nascita
·
il codice fiscale
·
la residenza
·
l’Ufficio Scolastico
Provinciale cui la domanda è rivolta
·
il profilo o i
profili professionali nelle cui graduatorie ad esaurimento/elenchi
provinciali per le supplenze il candidato intende essere inserito
e/o aggiornare la propria situazione.
3.2
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non
occorre alcuna autenticazione).
3.3
Nella domanda il candidato deve,
inoltre, indicare il possesso dei requisiti richiesti per
l’aggiornamento o l’inserimento nella graduatoria provinciale ad
esaurimento e/o per l’inserimento negli elenchi provinciali ad
esaurimento di cui al precedente art. 1. Il collaboratore
scolastico che chieda l’inserimento in una graduatoria provinciale
ad esaurimento di provincia diversa, deve indicare la graduatoria
provinciale ad esaurimento da cui proviene a pena di esclusione e
di decadenza da tutte le graduatorie provinciali ed elenchi di
tutti i profili professionali.
3.4
Il
candidato deve inoltre specificare nella domanda i titoli di cui
chiede la valutazione ai fini del punteggio (ALL.
A); delle preferenze (ALL.
B1); delle riserve (ALL.
B1) e della corrispondenza titoli/aree di laboratori,
solamente per gli assistenti tecnici (ALL.
C).
3.5
L’idoneità
fisica all’impiego di cui al precedente art. 1 - comma 9 - punto 4
deve essere documentata mediante certificato medico rilasciato
dalla competente autorità sanitaria al momento dell’assunzione.
3.6
Fatto salvo
quanto disposto al precedente comma 5, i requisiti per
l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento o negli elenchi ad esaurimento, nonché i titoli di
cultura, di servizio, di preferenza, di riserva e, per gli
assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio possono
essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal
candidato sotto la propria responsabilità; di autocertificazione
in fotocopia con la dicitura “copia conforme all’originale in mio
possesso” cui segue la data e la firma del candidato; di
certificazione per riferimento a documenti già in possesso
dell’Ufficio Scolastico Provinciale cui è rivolta la domanda,
purchè siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro
individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì,
produrre certificazioni rilasciate dalla competente autorità
amministrativa. In tale ultimo caso i servizi scolastici devono
essere certificati dalla competente autorità della scuola in cui
sono stati prestati.
3.7
Le
autodichiarazioni mendaci o l’autoformazione di certificazioni
false o comunque la produzione di documentazioni false comportano
l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti
i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza
dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano,
inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del
D. L.vo 28.12.2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del
20.2.2001.
L’Amministrazione procederà ad un
controllo a campione delle autodichiarazioni e delle
autocertificazioni.
3.8
Il
Provveditore agli Studi assegna un termine perentorio per la
regolarizzazione della domanda priva di taluna delle dichiarazioni
o indicazioni che il candidato deve effettuare.
3.9
L’allegata
scheda B1, compiutamente formulata nelle parti che il candidato è
tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a
tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria
responsabilità per quanto in essa rappresentato dal candidato.
Art. 4
Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo o d’Istituto
per le supplenze temporanee da parte di coloro che permangono o
chiedono l’aggiornamento o l’inserimento nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad
esaurimento
4.1
Coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento di collaboratore scolastico; coloro che hanno
titolo a richiedere l’aggiornamento nell’ambito delle predette
graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle
predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento
dei restanti profili professionali di cui al presente decreto,
hanno titolo a richiedere l’inserimento nella seconda fascia delle
corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze.
4.2
Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della
predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già
precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle
scuole statali.
4.3
Contestualmente alla compilazione della domanda di aggiornamento o
di inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o
elenchi di cui al presente decreto i candidati che desiderano
essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo
o di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica
provincia debbono compilare l’apposita scheda (all.
B2).
4.4
Coloro che intendano permanere nella graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico devono produrre solamente
l’allegata scheda (all.B2),
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, indirizzandola all’Ufficio
Scolastico provinciale nella cui graduatoria provinciale per le
supplenze sono già inseriti. In tal caso nel modello B2 deve
essere indicata l’eventuale diritto alla precedenza di cui al
precedente comma 2.
4.5
Possono essere indicate complessivamente non più di trenta
istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali
cui si ha titolo.
4.6
L’inserimento nelle graduatorie
per le supplenze temporanee e le relative assunzioni avverranno
secondo quanto stabilito dagli artt.6 e 7 del regolamento
approvato con decreto 13 dicembre 2000, n. 430 nonché dalle
relative norme attuative che saranno emanate.
Art. 5
Inammissibilità della domanda
Esclusione della procedura
5.1
Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel
precedente art. 2 - comma 2, nonchè le domande da cui non è
possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il
profilo professionale cui sono riferite.
5.2
L’Amministrazione dispone l’esclusione dei candidati che:
a)
abbiano prodotto domanda in più provincie;
b)
risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al
precedente art. 1;
c)
non abbiano integrato la domanda nel termine perentorio di
cui al precedente art. 3;
d)
abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano
prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
5.3
La produzione di domande in più
province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame,
anche l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali ad
esaurimento e da tutti gli elenchi provinciali ad esaurimento in
cui chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie ad
esaurimento in cui il candidato sia inserito
5.4
Le autodichiarazioni mendaci o l’autoformazione
di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni
false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente
decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento,
nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se
inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni penali come
prescritto dagli artt.75 e 76 del DL.vo 28.12.2000,n.443,pubblicato
nella G.U.n.42 del 20.2.20001.
Art. 6
Ricorsi
6.1
Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonchè avverso le
graduatorie è ammesso ricorso in opposizione alla medesima
autorità che le ha predisposte.
6.2
Il ricorso in opposizione deve
essere prodotto entro 10 giorni alla medesima autorità che esplica
la procedura. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di
correzione degli errori materiali.
6.3
Decisi i ricorsi ed effettuate le
correzioni degli errori materiali l’ autorità scolastica
competente approva gli elenchi e la graduatoria ad esaurimento in
via definitiva.
6.4
Dopo tale approvazione elenchi e
graduatoria ad esaurimento sono impugnabili unicamente con ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Art. 7
Formazione degli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento
7.1
Gli elenchi e le graduatorie
provinciali ad esaurimento sono formulati a cura degli Uffici
Scolastici Provinciali:
a)conservando la medesima
situazione (detratti le preferenze, le riserve e i punteggi
relativi ai carichi di famiglia) già acquisita nel caso di
candidati che permangono nella medesima graduatoria provinciale
per le suppplenze di collaboratore scolastico senza produrre
alcuna domanda;
b)aggiungendo alla situazione di
cui alla lettera precedente la valutazione delle preferenze e
delle riserve (anche se già prodotte in precedenza) nonché dei
titoli in base ai quali i collaboratori scolastici hanno richiesto
l’aggiornamento nell’ambito delle graduatoria provinciale ad
esaurimento della medesima provincia in cui sono già inseriti
(allegati
A e
B/1);
c)assegnando i punteggi, le
preferenze e le riserve di cui agli allegati A; B1 per l’insieme
dei titoli nel caso di domande di inserimento.
Art. 8
Assunzione e rapporto di lavoro
8.1
Le supplenze annuali e le supplenze fino al termine dell’attività
didattica sono conferite con precedenza ai candidati inseriti
nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. L.vo
297/94 che ne faranno richiesta nel quadro della relativa
procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente
collocati negli elenchi o graduatorie provinciali ad esaurimento
di cui al presente decreto secondo l’ordine di graduazione,
tenendo conto delle preferenze e delle riserve di cui all’allegata
scheda (B1).
8.2
Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le
modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino
forniti dei titoli specifici richiesti per l’accesso alle aree di
laboratorio disponibili a tal fine (ALL.C).
8.3
Per l’anno scolastico 2001-2002
non trova applicazione l’art.3 del Regolamento approvato con D.M.
13.12.2000 n. 430, concernente la proposta di assunzione e i
relativi criteri di priorità.
8.4
Il
trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le
relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio
1994-1997 e successive integrazioni e modificazioni.
8.5
Per quanto
non disposto dal presente decreto si rinvia al regolamento
approvato con D.M. 13.12.2000, n. 430 art. 1; 2; 4; 7 (
All. D).
Art. 9
Pubblicazione
9.1
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, lì 19.04.2001
Il Ministro
F.to De Mauro
Allegato A
Tabella di valutazione dei titoli
Avvertenze Alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4
A) Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza
di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella
medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi
sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di
rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle
dirette dipendenze delle amministrazioni statali..
B) Il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto
di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri secondo le
vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime
condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio
nazionale.
C ) Il servizio effettuato nelle
qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n.420/74 e
nei profili professionali di cui al D.P.R. n.588/85 è considerato
a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti
profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto
precedente della medesima tabella non possono essere presi in
considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La
valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende
impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso o per le prove
in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato conseguito.
E)
Tra i titoli di
studio richiesti per l’accesso, di cui ai rispettivi punti 1)
delle tabelle è sempre incluso il diploma di scuola media che deve
essere valutato nei confronti di tutti i candidati che ne
risultino in possesso, secondo le regole ivi stabilite.
F)
Qualora il
servizio sia stato prestato in scuole materne non statali
autorizzate in scuole elementari parificate, sussidiarie o
sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non
statali pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio
assegnato al servizio è ridotto alla metà.
AllegatoA/1
Tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento negli elenchi
provinciali ad esaurimento e per la corrispondente inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il
conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo
professionale di assistente amministrativo
A) TITOLI DI CULTURA
1)Titolo di studio richiesto per
l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione:
si valuta la media dei voti
rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di
studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più
titoli fra quelli richiesti per l’accesso si valuta il più
favorevole.(2) .
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno
favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli
di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo
titolo) (2)
PUNTI 2
3) Diploma di laurea (si valuta
un solo titolo) (2)
PUNTI 2
4) Attestato di qualifica
professionale di cui all’art.14 della legge 845/78, attinente alla
trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione
mediante strumenti di videoscrittura o informatici ( si valuta un
solo attestato) (2).
PUNTI 1,50
5)
Attestato di addestramento
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento
professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine
di corsi professionali istituti dallo Stato, Regioni o altri Enti
Pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (6) .
PUNTI 1
6) Idoneità in concorso pubblico
per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di
concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da
Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità:
PUNTI 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità
di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in a)
Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta,
delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali
parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4) (5)
(7)
per ogni
anno:
PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore
a 15 gg.: PUNTI 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico)
8) Altro servizio prestato in una
qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il
servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.,e il servizio
prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali.(1) (3)
(4) (5).
per ogni
anno:
PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20
per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato alle dirette
dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti locali e nei
patronati scolastici (1) (4) (5).
per ogni
anno:
PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore
a 15 gg.: PUNTI 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico)
Allegato A/2
Tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione negli elenchi
provinciali ad esaurimento e per la corrispondente inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il
conferimento delle supplenze al personale appartenente ai profili
professionali di assistente tecnico,
di cuoco, di infermiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione:
Si valuta la media dei voti
rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di
studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si
attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei titoli
sopraindicati, quello più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno
favorevoli (si valuta un solo titolo) (2) .
PUNTI 3
3) Diploma di Laurea (si valuta
un solo titolo) (2) .
PUNTI 2
4) Idoneità in precedenti
concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel
profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse
qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al
profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in: a)
Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta,
delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali
parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero in qualità di
assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale)
(1)(3)(4)(5)(7).
per ogni
anno:
PUNTI 6
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
6) Servizio prestato nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di
cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1)(3)(4)(5)(7)
.
per ogni
anno:
PUNTI 6
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
7) Servizio prestato nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in
qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di
infermiere) (1) (4) (5).
per ogni
anno:
PUNTI 6
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
8) Servizio prestato nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in
qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale
di cuoco) (1) (4) (5).
per ogni anno
:
PUNTI 3,60
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 3,60 per
ciascun anno scolastico): PUNTI
0,30
9) Servizio prestato in scuole
di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7).
per ogni
anno:
PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. . (fino a un massimo di punti 1,20 per
ciascun anno scolastico): PUNTI 0,10
10) Servizio prestato alle
dirette dipendenze di Amministrazioni statali, Enti locali e nei
patronati scolastici (1) (4).
per ogni
anno:
PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno
scolastico): PUNTI
0,05
Allegato A/3
Tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento negli elenchi
provinciali ad esaurimento e per la corrispondente inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il
conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo
professionale di guardarobiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione:
si valuta la media dei voti
rapportata a decimi( ivi compresi i centesimi) escluso il voto di
religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di
studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori:sufficiente-6, buono-7,
distinto-8, ottimo-9. Ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l’accesso, si valuta quello più favorevole
(2).
2) Diploma di maturità che
consenta l’accesso agli studi universitari (2)
PUNTI 3
3) Diploma di qualifica
(2)
PUNTI 2
4) Idoneità conseguita in
precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di
guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo
di guardarobiere).
Il punteggio viene
attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più
concorsi:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in qualità
di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in a) Scuole
materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle
province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b)
Scuole elementari : statali e non statali parificate , sussidiate
o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica:
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle
istituzioni convittuali. (1) (3) (4) (5) (7) .
per ogni
anno:
PUNTI 6
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
6) Servizio prestato nelle
scuole di cui al punto 5); nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento
prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7) .
per ogni
anno:
PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per
ciascun anno scolastico): PUNTI
0,15
7) Servizio prestato alle
dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione
tecnica (1) (4) .
per ogni
anno:
PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno scolastico): PUNTI
0,05
Tabella di valutazione dei
titoli per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
provinciali ad esaurimento e per la corrispondente inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il
conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo
professionale di collaboratore scolastico.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto
di religione, di educazione fisica e di condotta):
Media del 6 oppure sufficiente -
2; media del 7 oppure buono - 2,5;
media dell’8 oppure distinto - 3;
media del 9 oppure ottimo - 3,5.
(2)
2) Diploma di qualifica, o
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (2)
PUNTI 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio prestato in qualità
di collaboratore scolastico in: a) Scuole materne. Statali, nelle
Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle Province Autonome di Trento e
Bolzano non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e
non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di
istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali;
e) Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero (1) (3)
(4) (5) (7) .
per ogni
anno:
PUNTI 6
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15gg.(fino a un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
4) Servizio comunque prestato
nelle scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento
nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (3) (4) (5) (7).
per ogni
anno:
PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per
ciascun anno scolastico): PUNTI
0,15
5) Servizio prestato alle dirette
dipendenze di Amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati
scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1)
(3) (4).
per ogni
anno:
PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno scolastico): PUNTI
0,05
note
alle tabelle di valutazione
(1) Il servizio valutabile è
quello effettivamente prestato o comunque, quello relativo a
periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia
stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali
è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni
non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato
amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali
il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì
valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso
favorevole.
(2) Sono valutabili anche i
titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali
titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano
come conseguiti con la sufficienza.
(3) Per il personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero a
tale attestato viene equiparato, ai sensi dell’art.6 del D.I.
14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di
analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal
Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il
personale da inviare all’estero.
(4) Il servizio scolastico (con
contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con
rapporto di impiego con gli Enti Locali viene equiparato, ai fini
del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo
Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo
professionale corrispondente .
Per il servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in
proporzione alla quota della prestazione per tutti i titoli di
servizio da valutare ai sensi delle presenti Tabelle di
Valutazione.
(5) Qualora il servizio sia stato
prestato in scuole materne non statali autorizzate, in scuole
elementari parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di
istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o
legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è
ridotto alla metà.
(6) La valutazione compete anche
quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati
per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati
che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi
comprendente varie discipline, includano una o più discipline
attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali
corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo
già oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di
lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi
diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va
qualificato dall’aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati
prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei
titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio
complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può
comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio
computato nella maniera più favorevole.
Allegato B/1
Domanda di inserimento o di aggiornamento
preferenze - riserve
SCHEDA B/1
Le preferenze e le riserve sono
quelle indicate nel relativo spazio della scheda B1. Le riserve
spettano esclusivamente a coloro che sono inseriti negli appositi
elenchi speciali degli Uffici Provinciali del Lavoro. Secondo il
vigente ordinamento le riserve sono divise in due gruppi di
beneficiari: beneficiari con ridotte capacità lavorative e
beneficiari non disabili. La riserva è rispettivamente del 7% e
dell’1% del personale in servizio. Ovviamente se tali contingenti
sono già coperti non si effettuano ulteriori assunzioni per
riserva
Allegato B/2
Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per chi ha
titolo all’inserimento, all’aggiornamento o alla permanenza negli
elenchi o graduatorie provinciali ad esaurimento
SCHEDA B/2
Allegato C
Corrispondenza titoli - Aree di laboratorio
(Solamente per Assistente Tecnico)
Tabella annessa alla OM 59/94 e
successive integrazioni e modificazioni.
Allegato D
Normativa inerente agli elenchi o alle graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui al regolamento approvato
con
d.m. 13.12.2000 n. 430
INDICE
ARTICOLO 1-(Disponibilità
di posti e tipologia di supplenze
ARTICOLO 2-(Graduatorie
da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee fino al termine delle attività didattiche)
ARTICOLO 4-(Completamento
di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello
stesso anno scolastico)
ARTICOLO 7-(Effetti
del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro)
ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e
tipologia di supplenze)
1. Ai sensi dell'articolo 4,
commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n.124, di seguito
denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile
assegnare sulle disponibilità di posti di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in
utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a
tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la
copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31
dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno
scolastico;
b) supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non
vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino
al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per
ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti,
secondo quanto specificato all'articolo 6.
2. Non si dà luogo al
conferimento delle supplenze per i direttori dei servizi generali
e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti, secondo
i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali
vigenti. Pertanto, il presente regolamento non si applica al
personale appartenente a detto profilo professionale.
3. Per l'attribuzione delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui
all'articolo 2;
per l'attribuzione delle supplenze
temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto
di cui all'articolo 5.
4. In caso di esaurimento
delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili
professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o,
comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi
provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti che erano
inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il
conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per
almeno 30 giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi
provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette
graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato
nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle
dipendenze degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il
conferimento di supplenze nel profilo professionale di
collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie
di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo n.297/1994,
i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità
procedono all'assunzione, ai sensi del comma 1, dello stesso
articolo 587.
5. L'individuazione del
destinatario della supplenza è operata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica competente per territorio, nel
caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo
2,comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione
delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il conferimento delle
supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e
dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno
dell'assunzione in servizio e termine:
a.per le supplenze annuali il 31
agosto;
b.per le supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche il giorno annualmente
indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle
attività didattiche;
c.per le supplenze temporanee
l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio.
7. Le supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate
oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo
svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad
esami di stato e di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole di
grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo
svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a
tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la
scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti
situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei
servizi di istituto.
ARTICOLO 2
(Graduatorie da utilizzare per
il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al
termine delle attività didattiche)
1. Per il conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche, degli assistenti amministrativi, degli
assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli
infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11,
della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di
cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297,
e in caso di esaurimento, si utilizzano gli elenchi provinciali di
cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si
utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per
titoli e, in caso di esaurimento, si utilizzano le corrispondenti
graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle
supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale
che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per
almeno 30 giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di
lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale incluso
nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via
definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici,
all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo
indeterminato.
3. Nei confronti del
personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato,
per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita
solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella
graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle
supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta
la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle
graduatorie di cui al comma 1, ai fini della attribuzione delle
supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi
le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.
ARTICOLO 4
(Completamento di orario e
cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno
scolastico)
1. L'aspirante cui viene
conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della
costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale
di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni
occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il
completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario
ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di
ruolo.
2. Nel predetto limite
orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro
a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il
completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di
due scuole, tenendo presente il criterio della facile
raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle
condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a
carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno
scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei
diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non
statali, purché non svolti in contemporaneità.
ARTICOLO 7
(Effetti del mancato
perfezionamento del rapporto di lavoro)
1. L'esito negativo di una
proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti
effetti:
a)Per supplenze conferite sulla
base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1.
1.la rinuncia ad una proposta di
assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la
perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di
lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per
l'anno scolastico successivo;
2.l'abbandono del servizio
comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della
possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita
sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie
di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
b)Per supplenze conferite sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1.la rinuncia ad una proposta
contrattuale, o alla sua proroga o conferma non comporta alcun
effetto;
2.l'abbandono della supplenza
comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo
di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui
all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto,
per l'anno scolastico in corso.
2. Il personale che non sia
già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle
attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il
proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino
al suddetto termine.
3. Per il personale con
contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere
interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto
al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in
due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza
conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2,
comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di
conseguire supplenze.
4. Il personale in servizio
per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e
di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per
accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui
all'articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai
commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a
giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta
dell'interessato. |